TASI
Ultima modifica 23 ottobre 2019
TASI - Tributo per i servizi indivisibili
Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è entrato in vigore dal 1/1/2014
Sono escluse dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze e le fattispecie ad essa equiparate (art. 1 comma 14 Legge 208/2015)
La Tasi è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) così come evidenziato nelle tabelle sotto riportate.
Il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine del 31 Dicembre (vedi Risoluzione n° 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze) dell’anno successivo alla data di inizio della detenzione o del possesso, apposita dichiarazione, con la quale attesta la sussistenza dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, a pena di decadenza;
Documentazione relativa all'Anno 2019:
CODICE COMUNE - DESCRIZIONE - CODICE TRIBUTO
L727TASI - altri fabbricati3961
APPROFONDIMENTI E MATERIALE DISPONIBILE
- Aliquote TASI 2018
- Aliquote TASI 2017
- Aliquote TASI 2016
- Aliquote TASI 2015
- Manifesto informativo Anno 2015
- Scadenze di Pagamento 2015
- Codici tributo TASI da indicare nel modello F24
- Regolamento TASI