Eliminazione barriere architettoniche
Ultima modifica 16 aprile 2024
La legge n. 13 del 1989 ha previsto un fondo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
É possibile richiedere i contributi per due tipologie di interventi:
- parti comuni di un edificio, accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile per fruibilità e visitabilità.
Beneficiari
- persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti, che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- coloro che hanno a carico i sopra citati soggetti disabili in quanto genitori o tutori
- persone che sostengono le spese in qualità di proprietari dell’immobile o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede la persona disabile
- condomìnii ove risiedono i suddetti soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni
- centri o istituti residenziali per l’assistenza a persone disabili.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno al Comune di residenza e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento, con allegata documentazione. Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande, trasmette entro il 31 marzo il fabbisogno comunale al Settore regionale Attuazione degli Interventi di Edilizia sociale.
Per informazioni: Ufficio Politiche sociali
Modello_domanda_superamento_barriere