TASI

Ultima modifica 23 ottobre 2019

TASI - Tributo per i servizi indivisibili 

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è entrato in vigore dal 1/1/2014

Sono escluse dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze e le fattispecie ad essa equiparate (art. 1 comma 14 Legge 208/2015)

La Tasi è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) così come evidenziato nelle tabelle sotto riportate.

Il soggetto passivo è tenuto a presentare,  entro  il termine  del 31 Dicembre (vedi Risoluzione n° 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze) dell’anno successivo alla data di inizio della detenzione o del possesso,  apposita dichiarazione,  con la quale  attesta  la sussistenza dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli immobili ai quali il beneficio si applica, a pena di decadenza;

 Documentazione relativa all'Anno 2019:

CODICE COMUNE - DESCRIZIONE - CODICE TRIBUTO
L727TASI - altri fabbricati3961

APPROFONDIMENTI E MATERIALE DISPONIBILE

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