Amianto

Ultima modifica 5 aprile 2019

L'Amianto vent'anni fa l'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992 che mise al bando l'amianto nel nostro Paese. 

L'AMIANTO NELLE ATTIVITA' DELL'UOMO
L'inizio dello sfruttamento industriale dell'amianto può essere collocato nell'ultimo decennio del XIX secolo. La produzione di amianto, a livello mondiale, ha subito un incremento significativo a partire dalla seconda guerra mondiale, e in Italia è terminata nel 1992. 
Innumerevoli le applicazioni tecnologiche degli amianti. In letteratura si citano da 3000 a 5000 diverse possibilità d'impiego. Tra i settori si riportano quello edile, industriale, navale e ferroviario, nonché nella produzione di beni di consumo. L'amianto è stato uno dei minerali maggiormente impiegati dall'industria; nel 1977, nel mondo, ne venivano estratti più di 5.000.000 di tonnellate. 
Si riportano di seguito alcune significative tipologie di utilizzo: isolante termoacustico, ritardante di fiamma, materiale antifrizione, rinforzante di manufatti cementizi, materiale per la produzione di guarnizioni antiacido, carica inerte nella produzione di svariati materiali (es.: sigillanti, isolanti elettrici, plastica), ecc . E' inoltre nota la commercializzazione di indumenti di protezione, tra cui si evidenziano guanti, tute, grembiuli, cappucci, pantaloni, giacche. 
La Legge 27 marzo 1992 n. 257 e successivamente il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2004 hanno messo al bando l'amianto; ad oggi rimangono i problemi legati allo stato di conservazione ed alla bonifica dei materiali contenenti amianto (MCA) messi in opera prima del divieto. 
L'amianto rappresenta un pericolo quando esiste la possibilità che le fibre di cui è costituito siano inalate a seguito della manipolazione, lavorazione o degrado dei manufatti che lo contengono. Il rischio d'inalazione è strettamente legato alla friabilità del materiale, pertanto, gli MCA (materiali contenenti amianto) vengono classificati come friabili o compatti. 
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. A tal proposito è necessario che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge predisponga il "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" previsto dal Decreto Ministeriale 06/9/94. 
(sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/amianto/home-page) 

Dunque la situazione attuale è caratterizzata dalla presenza dei MCA (materiali contenenti amianto) in opera, utilizzati in periodi antecedenti alla 257/1994, e dalle attività di smantellamento con la loro progressiva trasformazione in "rifiuto" da smaltire. 
Gli MCA in opera possono determinare vari livelli di inquinamento ambientale da fibre aerodisperse in funzione della matrice (compatto/friabile) e dello stato di conservazione
Infatti nei prodotti e manufatti contenenti amianto le "fibre" possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di "amianto friabile"; si parla invece di "amianto compatto" quando le "fibre" sono fortemente legate in una matrice stabile e solida come ad esempio nel cemento-amianto o nel vinil-amianto. Se l'amianto è compatto non esistono particolari rischi per la salute, le fibre sono fortemente legate e non vengono aerodisperse. 
E' la respirazione delle polveri e delle fibre di asbesto che può determinare diverse malattie, tutte caratterizzate da un intervallo di tempo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia detto tempo di latenza che in genere è di qualche decennio. Il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica e ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. 
I manufatti di amianto devono essere monitorati controllandone lo stato di conservazione e ne devono essere impediti danneggiamenti. I lavori di bonifica devono essere eseguiti adottando idonee misure di sicurezza

LINEE GUIDA IN CASO DI RILEVAZIONE DI MATERIALI SOSPETTI 
Quando viene rilevata la presenza di materiali sospetti in un edificio, campioni dei materiali friabili dovranno essere inviati presso un centro attrezzato per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. Se dall'analisi eseguita si rileva la presenza di amianto, si procede alla valutazione del rischio. Per le analisi di campioni di materiali sospetti ci si può anche rivolgere ad ARPA Piemonte (Tel. 011 1680736 fax 01119681292). Il Polo Amianto di ARPA Piemonte dispone di personale ad elevata professionalità con specifiche competenze tecnico-giuridiche e di completa strumentazione analitica; è presente sul territorio con due sedi, a Grugliasco (TO) ed a Casale Monferrato (AL). 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La presenza di MCA in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il manufatto è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto: se invece viene danneggiato o è in cattive condizioni o se è altamente friabile si può verificare un rilascio di fibre (favorito dal movimento delle persone o delle macchine, dalle correnti d'aria), che costituisce un pericolo potenziale. 

I METODI DI BONIFICA 
I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti, sia nel caso di interventi più vasti, sono: 
- la rimozione dei materiali di amianto; 
- l'incapsulamento; 
- il confinamento. 
Nella scelta del metodo di bonifica ovviamente il valore economico ha il suo peso, e orientativamente normalmente si ha che i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine, ma a lungo termine il costo aumenta per la necessità dei controlli periodici e dei successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Infatti qualora si intervenga con interventi di incapsulamento, confinamento, o sopracopertura, terminati i lavori, è necessario che sia messo in atto, da parte del responsabile dell'immobile, un Programma di Controllo e Manutenzione, come da D.M. 06/09/1994. 
Il risparmio economico, rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte, le medesime. 

IL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio, è necessario che sia messo in atto un Programma di Controllo e Manutenzione, come da D.M. 06/09/1994, al fine di mantenere in buone condizioni gli MCA, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente nel caso di avvenuto rilascio, verificare periodicamente le condizioni. 

INTERVENTI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
E' necessario (Legge 257/92 art. 12 comma 4) avvalersi esclusivamente di ditte specializzate ed iscritte all' "Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" per attività di bonifica cat. 10 "Bonifica dei beni contenenti amianto"; la categoria è suddivisa in "classi" basate sull'ammontare degli importi dei lavori di bonifica cantierabili. E' possibile reperire i nominativi delle Ditte per la richiesta di preventivi presso le Camere di Commercio, o le Associazioni di Categoria. 
Prima dell'inizio dell'intervento di rimozione di amianto o di MCA da strutture, apparecchi ed impianti, l'impresa deve predisporre uno specifico Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 D.Lgs. n. 81 del 9/4/08, che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, da rispettare durante l'esecuzione delle diverse attività operative; almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori copia del Piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza (la A.S.L. territorialmente competente). 

Il Piano di Lavoro non deve essere presentato nel caso in cui vengano effettuati lavori di bonifica che non prevedano la rimozione di amianto o di MCA (incapsulamento senza trattamento del supporto, confinamento, sopracopertura). 

ALTRE NOTIZIE 
Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di amianto o di MCA che possono dar luogo a dispersione di fibre, devono essere delimitate e segnalate al fine di renderle temporaneamente inaccessibili. La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture. Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersioni di fibre di amianto, i lavoratori devono sempre essere muniti di idonei DPI per le vie respiratorie e di indumenti protettivi.
Per informazioni e segnalazioni il cittadino può contattare:

  • Comune di Venaria Reale 
    Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile 
    Servizio Ambiente e Tutela del Territorio 

    Tel. 011 4072111 - Fax 011 4072279 
    e-mail: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it
  • ARPA Piemonte - Tel. 011 1968 0111 fax 011 1968 1471 
    Polo Amianto - Sede di Grugliasco - Tel. 011 1680736 fax 01119681292 
Amianto - approfondimento
13-08-2021

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