NUOVA I.M.U. DAL 2020

Ultima modifica 29 dicembre 2023

La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza 01.01.2020 ha:

- Abrogato la TASI (sostanzialmente unita alla Nuova IMU)

- Disciplinato la “nuova” IMU

Consultare la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/03/2020 contenente i primi chiarimenti sulla nuova IMU MEF - Circolare

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell' I.M.U. 2020 è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30/09/2020 (del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale).


PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA (art. 1 comma 740L. 160/2019) è il possesso di:

-immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, (salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

-aree edificabili

-terreni agricoli


CHI PAGA (art. 1 comma 743L. 160/2019):

il proprietario il titolare di un diritto reale, vale a dire:

· l’usufruttuario;

· il titolare del diritto d’uso e di abitazione;

· l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);

· il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;

· il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento di separazione/divorzio SE in Cat. A/1-A/8-A/9;

· il concessionario di aree demaniali;

· l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768L. 160/2019).

 

Esenzione IMU 2021 per i locatori con inquilini morosi

Decreto sostegni bis: alle persone fisiche (quindi con esclusione degli immobili posseduti da società/enti) che possiedono un immobile (il riferimento al possesso amplia la platea dei soggetti interessati, oltre alle persone fisiche che dispongono della piena proprietà, anche alle persone fisiche che detengono l’immobile a titolo di usufrutto), concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:

  • entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30 giugno 2021

  • successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021

è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto.

I soggetti interessati hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021 eventualmente versata entro il 16 giugno 2021.

Con decreto del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento, saranno stabilite le modalità di attuazione.


ALIQUOTE IMU 2020

ALIQUOTE IMU 2021-2022

 ALIQUOTE  IMU  2023

ALIQUOTE IMU 2024

 

 

CODICI TRIBUTO E SCADENZE DI VERSAMENTO (art.1 comma 762L. 160/2019):


Il pagamento va effettuato con F24 con i seguenti codici tributo:

  • 3918: altri fabbricati;

  • 3916: aree fabbricabili; 

  • 3930: fabbricati D (Quota Comune) 3925 fabbricati D (Quota Stato);

  • 3914: terreni;

  • 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale;

  • 3939: beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) - Esenti dal 2022 con obbligo di dichiarazione da presentarsi entro i termini di Legge

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso può essere effettuato in due rate pari al 50% del dovuto in ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2023 ed pari al 50% in SALDO entro il 16 DICEMBRE 2023 (resta ferma la facoltà di pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno). Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 12,00.

Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 (codice tributo Imu, con modifica dell'anno di imposta)

Di seguito il collegamento al sito "Amministrazioni Comunali" per il calcolo dell'IMU in autoliquidazione e per il calcolo dell'eventuale ravvedimento operoso:

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

 

BENI MERCE - ESENZIONE 2022

Sono definiti “Beni Merce” i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati ai sensi dell'art.3, comma1,lettere c),d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 direttamente dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita,  che rispettino  i seguenti requisiti :

1) l’impresa proprietaria dei beni, deve avere personalità giuridica : sono escluse dal beneficio le persone fisiche;
2) l’impresa deve avere nel proprio statuto, come attività principale o secondaria, la costruzione di immobili; pertanto sonoescluse dal beneficio le società di intermediazione immobiliare di gestione dei patrimoni immobiliari;
3) il “Bene Merce” oggetto di agevolazione, è quello costruito o ristrutturato dall’impresa di costruzioni : è esclusodall’agevolazione l’immobile acquistato (e quindi non costruito direttamente) per essere poi destinato alla vendita oppure alla locazione;
4) Il bene destinatario dell’agevolazione deve essere un fabbricato qualificato come “bene merce” destinato allavendita (e pertanto nel Bilancio dell’impresa dovrà essere iscritto nell’attivo circolante tra le “Rimanenze Finali” enon tra le “Immobilizzazioni”);
5) Il bene destinatario dell’agevolazione non deve essere in ogni caso locato.

Si evidenzia che per poter usufruire dell'esenzione dal 2022,  in capo al soggetto passivo d’imposta permane l’onere di presentazione della dichiarazione; l'omissione dell'onere di comunicazione poichè espressamente previsto per Legge, comporterà l'automatica decadenza dal beneficio fiscale.

 

AIRE  -  Aggiornamento 2021/2022

Per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.

E' opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. Dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) nel 2022.

 

COVID 19 - ESENZIONE IMU 2020 – 2021

art. 1 comma 599 della legge 178/2020 - in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non è dovuta la prima rata dell'Imu relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’andamento negativo dell’emergenza sanitaria porta il legislatore ad ampliare le categorie da esentare dalla seconda rata IMU, mediante l’approvazione dell’articolo 9 del dl 137/2020 che, questa volta, non usa la descrizione dell’elenco di immobili, bensì punta direttamente sul codice ATECO dell’attività svolta sull’immobile, comprendendo anche le pertinenze.

 

TABELLA CODICI ATECO COME SOSTITUITA DAL DL 149/2020

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={D2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F}&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201

Infine, lo stesso decreto 149, all’articolo 5, amplia l’esenzione per i comuni in zona rossa

Non è dovuta l’IMU nell’anno 2021 e 2022(come disposto dall’ art.78, c. 3, D.L. 104/2020, conv. L. 126/2020) per gli immobili  rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Per beneficiare delle agevolazioni è necessario inviare comunicazione all'ufficio tributi per autocertificare la sussistenza dei requisiti e presentare Dichiarazione IMU  secondo i termini di legge.

L’obbligo dichiarativo è a carico anche dei soggetti passivi esonerati dal versamento dell’IMU, nell’anno 2020, come previsto dai vari decreti emanati in ragione dell’emergenza Covid-19. In merito è intervenuto il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con una Faq dello scorso 8 giugno, che potrà essere consultata digitando il seguente percorso:

https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-IMU-per-lanno-di-imposta-2020-Scadenza-30-giugno-2021-Versamento-della-prima-rata-IMU-FAQ/

DICHIARAZIONE IMU

Con Decreto 29 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. n. 184 dell'8 agosto 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI)

Il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione se non ci sono variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Resta in capo ai soggetti passivi l’onere di presentare la dichiarazione ogni qualvolta questi intendano avvalersi di esenzioni o di riduzioni in presenza di specifici requisiti. Ciò è precisato anche all’art. 1 comma 741, lett. c), numero 3), e 5), nonché al comma 751, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, dove il legislatore ha specificato che il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Dunque, in linea generale, la dichiarazione deve essere presentata se:

  • gli immobili godono di riduzioni o esenzioni IMU,

  • il Comune non è in possesso di tutte le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario del contribuente.

Esempio delle casistiche di cui al secondo punto sono:

  • variazione nella natura dell’area, come ad esempio un terreno che da agricolo diviene edificabile o viceversa,

  • immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa,

  • agevolazioni previste dal regolamento comunale,

  • immobili dichiarati di interesse storico/artistico o inagibili/inabitabili,

  • immobili concessi in comodato gratuito tra genitori e figli,

  • terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o IAP,

  • diritti reali non presenti agli atti catastali,

  • altre informazioni contenute in atti non conosciuti dal Comune

  • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

L’obbligo dichiarativo è a carico anche dei soggetti passivi esonerati dal versamento dell’IMU, nell’anno 2020 e 2021, come previsto dai vari decreti emanati in ragione dell’emergenza Covid-19.In merito è intervenuto il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con una Faq dello scorso 8 giugno , è inoltre necessario inviare comunicazione all'ufficio tributi per autocertificare la sussistenza dei requisiti.

 


TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2019-2020-2021-2022 :

· DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019 per variazioni intervenute nell’anno 2019: presentazione entro il 31/12/2020 (D.L.n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L.58/2019).

· DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’anno 2020: presentazione entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019)

- DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021 per variazioni intervenute nell’anno 2021: Il decreto “Semplificazioni”, ha disposto lo slittamento della scadenza relativa al 2021, fino al 31 dicembre 2022 (articolo 35, comma 4, Dl n. 73/2022)

- DICHIARAZIONE IMU ANNO 2022 per variazioni intervenute nell'anno 2022: presentazione entro il 30/06/2023 (art. 1 comma 769 L. 160/2019)

I contribuenti che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione in commento entro il 30 giugno 2023, sia IMU quanto IMU/ENC, hanno la possibilità di sanare l’inadempimento mediante l’adozione dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, quando la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine di legge, ossia entro il 28 settembre prossimo. In virtù di tale strumento, il contribuente che ha dimenticato il solo invio della dichiarazione, ma ha versato correttamente l’IMU dovuta, può regolarizzare la propria posizione procedendo alla sua presentazione versando, contestualmente, la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo edittale. In sostanza, poiché la sanzione stabilita per l’omessa dichiarazione, in assenza di violazioni inerenti al versamento del tributo, è fissata nella misura fissa di euro 50,00 (articolo 1, comma 775, della Legge n. 160/2019), l’importo da versare, in occasione della procedura tesa ad avvalersi del ravvedimento operoso sarà pari ad euro 5,00.

Come illustrato, il contribuente dovrà trasmettere la dichiarazione entro il prossimo 28 settembre, per sanare l’omessa dichiarazione, da effettuarsi entro lo scorso 30 giugno. Si rammenta che entro tale termine doveva essere presentata sia la dichiarazione IMU dell’anno d’imposta 2022, quanto quella relativa all’anno d’imposta 2021 i cui termini sono stati differiti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022). Ciò in quanto, a norma dell’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 il MEF ha approvato con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 (G.U. dell’8 agosto 2022), il nuovo modello dichiarativo destinato alla “nuova” IMU ed all’IMPi (Imposta Municipale sulla Piattaforma Marine).

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – TIPOLOGIE ASSIMILATE NON SOGGETTE AL PAGAMENTO NUOVA IMU - (art. 1 comma 741 L. 160/2019)

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

l'immobile, compreso nelle categorie catastali da A2 ad A7 , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

PERTINENZE

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo

TIPOLOGIE ASSIMILATE

1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del Singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;

 

Regolamento I.M.U.
13-08-2021
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