Unioni Civili

Ultima modifica 26 settembre 2023

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE - legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. n. 118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016).

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

La richiesta di costituzione di un'unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni, libere da precedenti vincoli matrimoniali o di unione, non interdette per infermità di mente, che non abbiano tra loro vincoli di parentela, affinità ed adozione e che non siano state condannate per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro.

La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza dei richiedenti o in qualsiasi altro Comune a loro scelta.

Al fine di rendere la richiesta congiunta di costituzione è necessario fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile, presentando all'Ufficio di Stato Civile l'apposito modulo compilato in tutte le sue parti ed allegare copia del documento di identità dei richiedenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, entro 30 gg dalla data della richiesta, svolgerà l'istruttoria accertando l'inesistenza di impedimenti di legge. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi per costituire l'Unione Civile. La data per la dichiarazione di costituzione dell'unione civile devessere fissata nei 180 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti da parte dell'ufficiale di Stato Civile. Le parti nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Le parti dell'unione acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.

Lo straniero che intenda costituire Unione Civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato dal quale risulti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile o che tale unione sia legittima secondo l’ordinamento di tale Stato. Il nulla osta non può far genericamente riferimento all'assenza di impedimenti per matrimonio ma dal documento si deve comprendere che si tratti di persone dello stesso sesso.

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