Separazioni e Divorzio

Ultima modifica 29 ottobre 2019

LA SEPARAZIONE consiste nell’interruzione della convivenza dei coniugi e può essere:

  • Consensuale se i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale
  • Giudiziale se i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due coniugi promuove una procedura legale di separazione.

IL DIVORZIO consiste nello scioglimento definitivo del matrimonio mentre restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Le sentenze di divorzio nazionali e le sentenze di divorzio estere emanate dalle Autorità competenti sono trascritte o annotate a margine degli atti di matrimonio e di nascita (fase terminale indispensabile per l'ufficialità del divorzio).

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, prevede la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile.


CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO - Art 6 Decreto legge 132/2014 convertito il Legge  162/2014

La procedura di negoziazione assistita consiste  nella sottoscrizione da parte dei coniugi  in lite di un accordo mediante il quale addivengono ad una soluzione consensuale della controversia  con l’assistenza degli avvocati.

La negoziazione assistita da uno o più avvocati può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tale procedura può essere adottata sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

L’avvocato  redige un accordo sottoscritto dai coniugi che sancisce e regolamenta la separazione o il divorzio e può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari). La convenzione di negoziazione verrà trasmessa al comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) entro dieci giorni dal ricevimento del Nulla osta o dell’Autorizzazione del Procuratore in caso di presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'Ufficiale di stato civile che riceve  la convenzione di negoziazione assistita dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita e ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.


SEPARAZIONE E DIVORZIO PRESSO IL COMUNE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - art. 12 Decreto legge 132/2014 convertito il Legge  162/2014

Il cittadino ha la possibilità  di procedere alla separazione consensuale e allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)  mediante una dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale dello stato civile tranne nei casi sotto elencati:

  • in presenza di figli minori della coppia;
  • in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o  incapaci;

Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali .  Rientra nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale che di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio.

Competente a ricevere la dichiarazione è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei coniugi.

Le parti devono dichiarare all'Ufficiale di stato civile  i dati necessari per avviare il procedimento compilando un apposito modello di dichiarazione e potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato.

L’Ufficiale  di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere e, se sussistono le condizioni stabilite per legge,  fisserà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento i  coniugi dichiareranno di fronte all'Ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare. In seguito a tale dichiarazione l’Ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.

Al secondo appuntamento l’Ufficiale di stato civile recepirà dalle parti la dichiarazione di conferma dell’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento per confermare quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore.

PER LE DICHIARAZIONI DI FRONTE ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO UN DIRITTO FISSO DI 16,00 EURO

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