Disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19
Pubblicato il 12 ottobre 2021 • Avvisi alla cittadinanza , Covid19 , Salute • 10078 Venaria Reale TO, Italia
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.
Il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 prevede infatti che:
- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19
- l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro
- il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi.
La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici. Salvo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici. - utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. - accedere a scuole e università:
chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore. L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.
La Certificazione verde COVID-19 dovrà attestare:
- di aver fatto almeno una dose di vaccino
- oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca”, ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
Acquisire la Certificazione verde COVID-19 è semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto (n°verde 800 91 24 91). Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19 puoi già scaricare la Certificazione verde: il Comune di Venaria Reale ha attivo un servizio di stampa del certificato verde.
Norme della "zona bianca"
Sulla base dei parametri fissati dal Consiglio dei Ministri da lunedì 14 giugno il Piemonte è classificato in "zona bianca" (in allegato l'ordinanza regionale DPGR n.67 del 30/7 in vigore dal 1/8):
- Circolazione libera nel proprio Comune, spostamenti consentiti fra Regioni o Comuni, abolito il "coprifuoco" notturno.
- Visite libere a parenti ed amici.
- Negozi aperti.
- Piscine, palestre e centri termali aperti (anche al chiuso).
- Attività sportiva libera e stadi e palazzetti aperti al pubblico.
- Feste e matrimoni consentiti con "green pass".
- Trasporto pubblico senza limitazioni.
- Musei e mostre aperti.
- Bar e ristoranti aperti (massimo 6 persone al tavolo).
Restano valide le norme riguardanti il distanziamento ed il divieto di assembramento.
L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/6 prevede invece la cessazione dell'obbligo di uso della mascherina all'aperto in zona bianca (tranne laddove non sia possibile mantenere il distanziamento).
Tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni devono comunque svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (l'ultima versione validata dal CTS è quella del 28/5).
Riferimenti
- D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 (green pass)
- D.L. n. 105 del 23 luglio (green pass)
- D.P.G.R. n.67 del 30/7
- Ordinanza Ministero Salute 22/6 (mascherine in zona bianca all'aperto)
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (aggiornamento 28/5/2021)
- Linee guida per l'attività sportiva e motoria di base (aggiornamento 1/6/2021)
- Uffici comunali - accesso solo su appuntamento telefonico.